Disegno di Legge sui Sindacati Militari: l\’intervento del Senatore MININNO.
Oggi, 23 settembre 2020, è iniziato l\’esame in sede referente del Senato del Disegno di Legge sui Sindacati Militari (1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull\’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati.
In precedenti contributi questa Organizzazione Sindacale ha esaminato le diverse criticità, come quella dell\’Autorizzazione (Disegno Legge Sindacati Militari: Autorizzazione e cancellazione dall’albo) o delle cariche elettive (Sindacati Militari: LIMITI ALLE CARICHE ELETTIVE e Sindacati Militari: Correttezza, contegno e senso di responsabilità – Condizioni che non tutelano i militari che ricoprono cariche elettive).
Un importante segnale dal Senato per i Sindacati Militari si può trarre dal Resoconto sommario n. 72 del 23/09/2020:
Interviene, quindi, in sede di discussione generale il senatore MININNO (M5S), che ricorda che il comparto difesa, pur essendo unificato sotto diversi profili normativi, è stato finora segnato da una profonda differenza tra i corpi ad ordinamento civile e quelli ad ordinamento militare, il cui personale ha potuto tutelare i propri diritti soltanto attraverso gli organi di rappresentanza, introdotti dalla legge n.382/1978.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018 è finalmente caduto il dogma per il quale i militari non possano costituire associazioni sindacali. Ricorda che il modello di associazione sindacale che deve essere assunto come riferimento è quello stabilito dalla legge n.121/1981 per la Polizia di Stato, che ha stabilito come unico limite alla libertà di associazione sindacale l’indipendenza da altre organizzazioni sindacali.
Si tratta del resto dell’unico limite che la stessa Corte Costituzionale ha indicato anche per le associazioni militari, avendo stabilito che \”i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale\”, ma che essi \”non possono aderire ad altre associazioni sindacali\”.
Il modello sindacale dei corpi a ordinamento civile non solo non è mai stata messa in discussione dal legislatore, ma è stato nel tempo oggetto di diversi interventi che hanno progressivamente esteso i diritti sindacali. Pur considerando le limitazioni derivanti dallo status di militare e pur avendo come obiettivo di assicurare che le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento militare possano continuare a svolgere correttamente i loro compiti, rileva che il disegno di legge approvato dalla Camera è fortemente peggiorativo rispetto al modello indicato.
Il testo pone infatti una serie di limiti che rischiano di rendere difficile o addirittura inefficace l’azione sindacale, senza essere di giovamento al buon funzionamento dell’amministrazione militare.
Non sembra infatti giustificato riservare le controversie sindacali al giudice amministrativo (piuttosto che al giudice del lavoro) ed escludere dalle associazioni il personale in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie, anche se in servizio permanente.
Appare parimenti incongruo vietare la concessione gratuita alle associazioni sindacali di locali dell\’amministrazione, ed escludere dalle competenze di tali associazioni una serie di materie come l\’articolazione dell\’orario di lavoro, i turni di servizio, le misure per incentivare l\’efficienza del servizio, le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali, e i criteri di massima per l\’aggiornamento professionale.
Appare altresì opinabile stabilire, come nel disegno di legge in esame, che all\’interno di un\’associazione sindacale la rappresentanza di una singola categoria non possa superare il 75 per cento degli iscritti (peraltro calcolata sulla forza effettiva e non sugli iscritti al sindacato), così come definire in maniera stringente i requisiti e le durate delle cariche elettive, che dovrebbero invece essere regolati dagli statuti delle associazioni.
In conclusione, in assenza di ragioni effettive legate al buon funzionamento dell\’amministrazione della difesa, la mancata estensione alle associazioni sindacali militari di diritti già riconosciuti alle associazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile provoca una ingiustificata disparità di trattamento, con il risultato di non ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale e di non applicare correttamente l’art. 39 della Costituzione.