TFS – Trattamento di Fine Servizio: L’Accordo quadro con l’A.B.I.
Il 5 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 19 agosto 2020, riguardante l’Approvazione dell\’Accordo quadro per il finanziamento verso l\’anticipo della liquidazione dell\’indennita\’ di fine servizio.
L‘Accordo è stato sottoscritto tra il Ministro dell\’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l\’Associazione bancaria italiana.
L’ANTICIPO DEL TFS – Tassi di interesse e oneri
L’art. 4 dell’accordo statuisce il Tasso di interesse dell\’anticipo TFS/TFR (Tasso annuo nominale – TAN) fisso e pari a: rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%.
In ogni caso il tasso d\’interesse non potrà essere inferiore a 0,40%.
Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice.
Importante è che la banca non può\’ applicare all\’anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, salvo gli oneri per estinzione anticipata del finanziamento.
Il costo effettivo dell’anticipo del TFS
Il tasso di interesse è, quindi, determinato mediante la maggiorazione dello 0,40 % al rendimento medio dei titoli pubblici al momento dell’erogazione.
Il c.d. Rendistato anno 2020 del mese di agosto è pari allo 0,662.
Ciò vuol significare che ad oggi il tasso di interesse applicato sarebbe pari allo 1,062 per cento.
Trattandosi di tasso di interesse semplice si potrà procedere a un facile calcolo di matematica finanziaria con la formula
I=(C*r/100)/365
Dove:
- I è l\’interesse annuale da corrispondere
- C è il capitale
- r è il tasso applicato dalla banca in relazione all’Accordo
- t è il tempo espresso in giorni, mesi o anni del finanziamento
- 365 i giorni in un anno
Ipotesi di calcolo pratico
Per quanto già analizzato nel precedente editoriale: Anticipo del TFS Trattamento di Fine Servizio: Solo un prestito con interessi, i tempi di liquidazione del TFS variano a seconda della forma di collocamento in quiescenza.
La liquidazione dell’indennità di buonuscita è effettuata dall’I.N.P.S. in più rate (art. 12, comma 7, decreto-legge n. 78/2010):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte residua);
- in tre annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso
Indipendentemente dal fatto che la liquidazione avvenga in un’unica o più rate, per quel che interessa la questione l’importo che può essere anticipato è paria €. 45.000,00.
Per semplicità saranno ipotizzati i due casi più comuni.
- Limiti di età (Non prima di 12 mesi + 90 gg)
- Pensione di anzianità (Non prima di 24 mesi + 90 gg)
Esempio 1 – Militare collocato in pensione per limiti di età:
Capitale €. 45.000,00
Tasso applicato dalla banca 1,062%
Durata finanziamento 455 giorni
Per cui I =( C*r/100)/365 = (45000*1,062*455/100)/365 = €. 595,74
Esempio 2 – Militare collocato in pensione di anzianità a domanda:
Capitale €. 45.000,00
Tasso applicato dalla banca 1,062%
Durata finanziamento 820 giorni
Per cui I =( C*r/100)/365 = (45000*1,062*820/100)/365 = €. 1.073,64
Conviene richiedere l’anticipo del TFS?
Il prestito erogato dalle banche è, indubbiamente, agevolato, poiché non è neanche gravato di oneri accessori.
La convenienza dipende, esclusivamente, dalla necessità soggettiva di avere la disponibilità di denaro al momento della cessazione del servizio (acquisto proprietà mobiliari o immobiliari o altro).
Non è conveniente, ovviamente, aderire al prestito agevolato nel caso in cui non si abbia necessità di liquidità, poichè sarebbe comunque necessaria la corresponsione di interessi per € 595,74 nell\’ipotesi 1 e di €. 1.073,64 nell\’ipotesi 2.
I problemi irrisolti del Tfs
Innanzi tutto i termini utilizzati danno adito a un’interpretazione non corretta: l’annunciato anticipo del TFS non è altro che un prestito a tiolo oneroso, come già evidenziato nel precedente editoriale: Anticipo del TFS Trattamento di Fine Servizio: Solo un prestito con interessi.
Prestito di somme già spettanti al lavoratore, cui lo Stato non ottempera nei tempi dovuti mediante il differimento che la stessa Corte Costituzionale ha legittimato solo per chi è collocato in quiescenza anticipatamente.
Inoltre, l’importo dell’anticipo (prestito) è limitato a 45.000,00 euro, solo una parte del trattamento di fine servizio, non consentendo, comunque, al dipendente di ottenere tutto l’importo spettante.
Fabio Perrotta