
Quarant’anni fa, l’1 aprile 1981 venne approvata la Legge n. 121, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 aprile successivo, con la quale il Corpo militare delle Guardie di P.S., venne disciolto e sostituito dall’odierna Polizia di Stato, un Corpo civile ad ordinamento speciale nel quale venne introdotta la libertà di associazione sindacale.
Ancora oggi la Polizia di Stato non ha raggiunto una piena libertà sindacale, essendo rimasta una disparità di trattamento rispetto al settore pubblico non privatizzato.
Eppure è una libertà che, seppur circoscritta, è ambita dai militari, ai quali è stata riconosciuta la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale dalla Corte Costituzionale, ma senza che vi sia ancora stata una definizione normativa.
D’altronde le prospettive del disegno di legge non consentiranno una vera libertà sindacale a causa del vincolo dello status militare.
Uno status che limita la democratizzazione delle Forze di polizia a ordinamento militare, in particolare del Corpo della Guardia di Finanza, il quale ha competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla normativa vigente [1].
Oggi c’è una ragione legittima per la sussistenza di un fattore discriminatorio di trattamento tra le diverse Forze di Polizia, di differenziazione dello status militare e, quindi, di regime sindacale?
La smilitarizzazione e sindacalizzazione della Polizia di Stato
L’1 aprile 1981 con la Legge n. 121 è stata smilitarizzata la Polizia di Stato, introducendo, nel contempo, il principio di libertà sindacale.
Il riconoscimento del diritto di appartenere ad associazioni sindacali, per le allora Guardie di Pubblica Sicurezza, è stato reclamato sin dagli albori della Costituzione.
Il Decreto Luogotenenziale n. 205/1945, all’art. 1 vietava agli agenti di Polizia l’adesione a sindacati anche se apolitici, a integrazione del d.l. n. 687/1943, con il quale le guardie di P.S. erano state militarizzate.
Il Consiglio di Stato nel 1966 aveva ritenuto plausibile il divieto di appartenere ad associazioni sindacali, anche se apolitiche, nella contingenza dell’inesistenza di organizzazioni sindacali del tutto autonome dai partiti.
La limitazione dei diritti di libera organizzazione sindacale, sanciti dall’art. 39 della Costituzione, era giustificata dal contenuto dell’art. 98 della Costituzione che ammette la possibilità di introdurre, per legge, limitazioni del diritto di iscriversi a partiti politici per agenti e funzionari di Polizia (oltre che ai magistrati e ai militari di carriera in servizio attivo).
Nel contesto storico degli anni 70 ebbe iniziò un movimento di sindacalizzazione della Polizia, sostenuto sia dai sindacati confederali e sia da diverse posizioni politiche. [2]
Il processo di sindacalizzazione era sostenuto dall’intento di creare una Polizia moderna, efficiente e qualificata professionalmente.
Il dibattito che si instaurò mise in evidenza due posizioni contrapposte:
- una che richiedeva la smilitarizzazione quale presupposto per la realizzazione del principio di libertà sindacale dell’art. 39 della Costituzione;
- una seconda che sosteneva la necessità di limitare tale libertà, rispetto agli altri lavoratori pubblici, tenuto conto delle funzioni del Corpo di Polizia e che esigeva la necessità di una organizzazione sindacale autonoma ed indipendente.
Da tale contrasto è nata la Legge n 121 che ha riconosciuto da un lato la smilitarizzazione della Polizia di Stato, dall’altro la costituzione di sindacati autonomi con le limitazioni di partecipazione del solo personale della polizia di stato e la preclusione ad aderire ad altri sindacati sia a titolo individuale e sia di relazione e affiliazione delle stesse associazioni.
In tal modo sono state svilite, completamente, le motivazioni della smilitarizzazione della Polizia, il cui intento era la democratizzazione del Corpo, da compiersi attraverso l’integrazione con i cittadini e la condivisione delle competenze dialogiche già sussistenti con le Confederazioni sindacali.
Con una forma così estremizzata di autonomia si è giunti a una libertà sindacale circoscritta da una serie di limiti e di divieti.
Le ragioni di tali limiti sono proprio da rinvenirsi nel rapporto sussistente tra le funzioni attribuite al personale della Polizia di Stato e nella necessità di evitare qualsiasi possibile forma di compromissione o condizionamento all’imparzialità o all’obbiettività della propria attività.
Libertà circoscritta: limitazioni contenute nella Legge 121/1981
Per quanto concerne il personale della Polizia di Stato, la legge n. 121/1981 ha introdotto nell’ordinamento il principio di una forma di libertà sindacale di tipo autonomo.
La norma di riferimento è contenuta negli artt. 82 – rubricato diritti sindacali [3] e 83 – rubricato sindacati della Polizia di Stato [4], con i quali in pratica:
- si preclude l’iscrizione a sindacati diversi da quelli del personale di polizia e di assumere la rappresentanza di altri lavoratori;
- si limita al solo personale in servizio la possibilità di costituire, dirigere e rappresentare i sindacati; allo stesso tempo si vieta al personale l’affiliazione o la relazioni organizzativa con altre associazioni sindacali e, quindi, di precludere alle associazioni sindacali il diritto di far parte di strutture confederali.
La norma, quindi, comporta una duplice limitazione del principio di libertà sindacale prevista all’art. 39 della Costituzione.
Dette limitazioni non sono state previste per il Corpo della Polizia penitenziaria, per il quale con la Legge n. 395/1990 è stata regolata la sua smilitarizzazione e sindacalizzazione.
Pur rientrando tra le Forze di Polizia, salvo il divieto di svolgere attività politica all’interno delle carceri e di trattare argomenti di servizio di natura riservata, non è stata prevista alcuna limitazione nell’esercizio della libertà sindacale.
In pratica è stato adottato un diverso trattamento tra due categorie di personale, entrambe appartenenti alle Forze di Polizia e smilitarizzate, le cui funzioni richiederebbero identica imparzialità.
Conclusioni
La Legge di riforma della Polizia di Stato costituisce l’esito di un dibattito giuridico e politico intenso tra chi sosteneva l’occorrenza di una libertà sindacale piena e di chi ne chiedeva limitazioni importanti.
Il problema essenziale era, già all’epoca, costituito dalla compatibilità o meno dei sindacati di Polizia e i sindacati esterni, aventi collegamenti con i partiti politici.
Le restrizioni alla libertà sindacale del personale della Polizia di Stato sono state, nel tempo, messe in discussione per la disparità di trattamento rispetto al settore pubblico non privatizzato.
La questione interessa, ancor di più, l’ambito del “comparto sicurezza” in particolare per quel che concerne le diversità sussistenti con le Forze Armate e le Forze di Polizia a ordinamento militare. [5]
Risulta evidente, infatti, che le argomentazioni a sostegno del divieto di adesione ai sindacati esterni sono, sostanzialmente, le stesse che hanno fondato il regime di autonomia della libertà sindacale della Polizia.
La Sentenza n. 120 del 7 giugno 2018 della Corte costituzionale ha riconosciuto anche ai militari la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge, prevedendo che non possano aderire ad altre associazioni sindacali.
Se le libertà sindacali della Polizia di Stato sono già di per se limitate, la prospettiva contenuta nel disegno di legge all’esame del Senato non lascia spazio alle libertà sindacali dei militari [6].
Tali libertà andrebbero contemperate con la peculiarità del lavoro svolto dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in particolare della Guardia di Finanza che ha funzioni primarie e autonome di polizia economico-finanziaria, del tutto assimilabile a quello svolto dagli appartenenti alla Polizia di Stato.
Una vera riforma di modernità, efficienza e qualificazione professionale del Comparto Sicurezza si potrà raggiungere solo con la parità di trattamento tra le Forze di Polizia, attraverso la smilitarizzazione quale necessaria premessa per analoga sindacalizzazione.
Fabio Perrotta
(Segretario Generale Aggiunto del S.A.F.)
[1] Al riguardo si veda il precedente contributo “Guardia di Finanza: Funzioni di Polizia Economico Finanziaria o di Ordine Pubblico?” https://sindacatosaf.it/polizia-economico-finanziaria-ordine-pubblico/
[2] Dapprima con la proposta di legge n. 1775 dell’1 marzo 1973 presentata da deputati comunisti, poi con analoga proposta n. 3682 dell’1 luglio 1975 d’iniziativa parlamentare.
[3]«gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori».
[4]«i sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi. Essi non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali».
[5] Libertà sindacale militare. Gli emendamenti al disegno di legge 1893. https://sindacatosaf.it/liberta-sindacale-militare-gli-emendamenti-al-disegno-di-legge-1893/
[6] L’insostenibile leggerezza dell’essere – Diritti negati nell’associazionismo sindacale https://sindacatosaf.it/linsostenibile-leggerezza-dellessere-diritti-negati-nellassociazionismo-sindacale/