Proroga licenza 2019 chiesto al CO.GE il rinvio a giugno 2022.

Licenza Ordinaria 2019 proroga al mese di giugno 2022.

In questi giorni giungono sollecitazioni al personale del Corpo circa la programmazione della licenza ordinaria pregressa dell’anno 2019 entro i termini stabiliti del mese di giugno 2021.

Al riguardo occorre far presente che, in relazione all’emergenza Covid-19, è possibile fruire della licenza entro i dodici mesi successivi ai termini vigenti e, quindi, entro giugno 2022, in caso di indifferibili esigenze di servizio correlate all’emergenza epidemiologica.

Tale facoltà doveva essere esercitata, secondo la Circolare n. 148885/2020, entro la fine dell’anno 2020. Limite che non è posto dalla norma di riferimento.

Proprio il ritorno dell’emergenza nei mesi di novembre e dicembre scorsi non ha consentito a gran parte del personale di fruire della licenza ordinaria.

A causa della scarsa divulgazione della stessa Circolare, e del fatto che il rinvio della licenza degli anni pregressi è previsto entro il 31 ottobre di ciascun anno, il personale interessato non ha prodotto l’istanza in tempo utile.

Al riguardo è stata inoltrata richiesta, all’Autorità di vertice, di voler consentire la procrastinazione dei termini di fruizione della licenza dell’anno 2019 al mese di giugno 2022, pur in assenza di istanza entro l’anno 2020.

Di seguito la nota inoltrata al Comando Generale.

Prot. 04/2021/SG                                                                      Roma, 24 gennaio 2021

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma

tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

OGGETTO: Licenza Ordinaria 2019 proroga al mese di giugno 2022.

Questa Organizzazione Sindacale, ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti l’avvenuto sollecito a programmare la licenza ordinaria pregressa dell’anno 2019, da fruire entro i termini stabiliti del mese di giugno 2021.

Al riguardo occorre far presente che, in relazione all’emergenza Covid-19, è stata prevista la possibilità di fruire della licenza entro i dodici mesi successivi ai termini vigenti e, quindi, entro il mese di giugno 2022.

La proroga deriva dalla norma di cui all’art. 259, comma 6, del D.L. n. 34/2020, con la quale è stabilito che, qualora indifferibili esigenze di servizio connesse al particolare stato emergenziale non abbiano reso possibile la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, «la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente».

In particolare, la “relazione illustrativa” al provvedimento normativo in parola specifica che “Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non abbia fruito della licenza ordinaria, del congedo e delie ferie spettanti nel corso dell’anno 2020, possa fruire della parte restante entro dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.”

Con la Circolare n. 148885/2020, al paragrafo 5, è previsto:

  • la possibilità di procrastinare di ulteriori dodici mesi i termini previsti a ordinamento vigente per la fruizione della licenza ordinaria nella disponibilità e non utilizzata nel corso dell’anno 2020 a motivo di indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica;
  • che la decisione sulla proroga dei termini di fruizione è di pertinenza dell’Autorità competente alla concessione della licenza ordinaria, il quale riscontrata l’effettiva indifferibilità delle esigenze di servizio connesse con l’emergenza da COVID-19 che hanno impedito di richiedere o di fruire della licenza in argomento, approva l’istanza a tal fine presentata dai militari.
  • che le istanze di posticipo del limite temporale per il godimento della licenza ordinaria relativa al 2019 e al 2020, dovranno essere avanzate entro l’anno in corso.

Al di là della singola discrezionalità demandata al Comandante di reparto, la previsione di un limite temporale per la  presentazione del rinvio della licenza ordinaria, non appare adeguato alla norma in esame.

Il termine ordinario per presentare l’istanza di rinvio della licenza ordinaria è individuato entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Appare evidente come la norma si riferisca alla procrastinazione della licenza ordinaria, nella disponibilità del militare e non utilizzata nel corso di tutto l’anno 2020.

Alla data della presentazione dell’istanza di rinvio, pertanto, non era ancora nota al militare la possibilità o meno di fruire della stessa licenza ordinaria nell’anno

La situazione epidemiologica registrata nei mesi di novembre e dicembre scorsi ha, infatti, incrementato l’impiego di personale in servizi indifferibili che non ha reso possibile la completa fruizione nel 2020 della licenza ordinaria.

Và altresì sottolineata la scarsa divulgazione della disposizione normativa, atteso che la Circolare di riferimento non è presente nella banca dati di Iride alla voce Circolari, mentre è reperibile solo nell’area PEISAF, per cui numerosi militari non hanno presentato la prescritta istanza nei termini ivi previsti.

In tale prospettiva, si chiede di valutare la possibilità di voler consentire la procrastinazione dei termini di fruizione della licenza dell’anno 2019 al mese di giugno 2022, pur in assenza di istanza entro l’anno 2020.

Nell’auspicare tempestive direttive in tal senso, porgo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Vincenzo Pellegrino

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