
Editoriale di Fabio Perrotta*
È strano che proprio coloro che dovrebbero tutelare i lavoratori non lo facciano.
Proprio i sindacati hanno espresso la loro posizione unitaria, in sintonia con Confindustria e con il Governo, a favore dell’obbligo vaccinale e, di conseguenza, dell’estensione dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.
Questa la posizione dei Sindacati Confederali e delle Confederazioni, poi c’è quella dei Sindacati Autonomi e aziendali che, nella maggior parte, seppur a favore dei vaccini si oppongono all’obbligo.
Parte dei sindacati di Polizia, ma anche dei sindacati militari, hanno avuto un sussulto nell’esprimere la propria opposizione all’introduzione del green pass nelle mense di servizio, limitando la questione alla risoluzione pratica delle questioni d’interesse (buono pasto alternativo, spazi riservati per la consumazione del pasto).
In assenza di obbligo vaccinale non è stata presa una posizione comune attinente alla sua eventuale e prossima introduzione, anche mediante l’obbligo di green pass, da quanto si evince dalle ultime dichiarazioni governative.
Il ruolo dei sindacati
I sindacati trovano fondamento nell’art. 39 della Costituzione, la quale ne sancisce la libera organizzazione.
Ma i sindacati richiamano, per l’esercizio della libertà sindacale, altri diritti costituzionali: fondamentali contenuti negli artt. 2 e 3, diritti di associazione o di critica rispettivamente previsti dagli art. 18 e 21. Ribaditi negli artt. 11 (Libertà di riunione e di associazione), 14 (Divieto di discriminazione) e 53 (Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e nel diritto di associazione e negoziazione ai punti 5 e 6 della Carta Sociale europea.
È da chiedersi se i sindacati, che richiamano nella loro istituzione principi di libertà costituzionali e di diritto europeo, possano prescindere dalla difesa delle libertà e del rispetto delle norme.
- Possono, cioè, i sindacati non opporsi alla manifesta incostituzionalità di una norma?
Libertà, green pass e vaccini obbligatori
Intanto è opportuno precisare che non sussiste alcuna posizione ideologica pregiudiziale rispetto alla validità della vaccinazione, quale strumento fondamentale per contrastare il Covid-19, almeno allo stato attuale delle conoscenze. Né si intende proporre alcuna tesi divergente da quella proposta dalla comunità scientifica e dall’autorità governativa.
D’altronde non è questa materia di competenza dei sindacati, i quali sono privi delle conoscenze mediche e scientifiche idonee a esprimere una propria tesi nel senso favorevole o contrario alla vaccinazione.
Certo, si possono leggere i dati ma, anche qualora si riconosca l’utilità e l’efficacia vaccinale non ne può discendere l’obbligo. Anche perché i dati dicono che i vaccini limitano e non frenano il contagio.
Attualmente, in Italia, è previsto l’obbligo della vaccinazione per il personale sanitario e l’obbligo del green pass per il personale della scuola e delle università, che di fatto costituisce un obbligo surrettizio.
L’art. 32 della Costituzione consente l’introduzione di una legge che obblighi al trattamento sanitario, purché abbia carattere eccezionale e nell’osservanza di determinate condizioni, pur sempre nel rispetto della persona umana.
L’art. 117, terzo comma, della Costituzione, attribuisce allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili.
- E’ proprio qui la questione: allo stato attuale non sussistono le condizioni per cui possa essere previsto l’obbligo vaccinale, poiché sarebbe legittimo solo qualora il sacrificio dell’autodeterminazione di ciascuno consenta di preservare la salute degli altri e non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato.
E con i vaccini che sono stati autorizzati “in via condizionata” dall’Unione europea appare improponibile un obbligo vaccinale.
D’altronde, senza definirlo un vaccino sperimentale che fa tanto no vax ma che è poi una espressione utilizzata dal Gen. Figluolo, tutte le fasi di sperimentazione clinica previste dalla normativa europea sono state effettuate.
Il problema è che le fasi sono state effettuate in parallelo (contemporaneamente) e non in sequenza come normalmente avviene, per cui questa procedura non ha consentito la valutazione dei rischi a medio e lungo termine necessaria per l’approvazione.
Accertamenti sommari e provvisori, condotti in nome dell’emergenza, che se possono giustificare l’immissione in commercio del vaccino non consentono l’introduzione di un obbligo vaccinale.
Fatto sta che, in assenza di un obbligo vaccinale, rimane libera la scelta dei cittadini all’adesione alla campagna vaccinale.
E da ciò devono essere tratte le opportune conseguenze, ovverosia che non possano essere ammissibili forme discriminatorie, nel senso di limitazione e compressione di diritti in danno dei soggetti che non abbiano ancora potuto vaccinarsi o abbiano scelto di non aderire alla copertura vaccinale.
- Ed è per questo che il così detto green pass, nel costituire una forma surrettizia di obbligo vaccinale, è palesemente incostituzionale in violazione degli artt. 2 e 3.
E non solo, poiché è in contrasto con l’art. 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione, l’art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, titolato “Non discriminazione“, l’art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, l’art. 14 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, l’art. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Al riguardo poi l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa nella risoluzione del 27 gennaio 2021, seppur non vincolante, ha suggerito di assicurarsi che non vi sia un obbligo vaccinale e che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato.
Il Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, se da un lato consente agli Stati membri di poter limitare, per motivi di sanità pubblica, il diritto fondamentale unicamente alla libera circolazione, dall’altro è esplicito nel dissentire la discriminazione diretta o indiretta di persone non vaccinate e le limitazioni alla libera circolazione correlate alla certificazione vaccinale, oltre che nel negare qualsiasi funzione istitutiva di un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
Libertà controllata
Si tratta di una posizione che non è antitetica all’opportunità vaccinale, ma è consapevole delle limitate conoscenze medico scientifiche circa le condizioni di efficacia del vaccino e i possibili effetti collaterali discendenti dalla inoculazione.
Ciò che preoccupa è la compressione di libertà fondamentali di autodeterminazione, delle libere convinzioni, di cui i Sindacati debbono essere promotori sotto il profilo etico e morale.
Altrimenti si è dalla parte di chi evoca l’esclusione degli evasori vaccinali dalla vita civile (qui) o di chi, guarda caso un senatore ex sindacalista, vuole far richiamare in servizio Fiorenzo Bava Beccaris che “sa come trattare questi terroristi” (qui).
Nel silenzio assordante e imbarazzante di rettori, organi accademici, sindacati e associazioni, ci sono persone, medici, professori universitari e gente comune che fa appello ai diritti costituzionali e convenzionali di libertà.
Ma la libertà, ci è stato detto, non si può invocare per sottrarsi alla vaccinazione.
* Segretario Generale Aggiunto S.A.F.