Disegno di Legge Corda – Art. 14, comma 1, lettera a) – Sindacati militari
Il 22 luglio è stato approvato dalla Camera dei deputati il Disegno di Legge riguardante le norme per l’esercizio della libertà sindacale dei militari, trasmesso al Senato per il completamento dell’iter legislativo.
Tra le disposizioni del Disegno di Legge, il testo contiene elementi di diritto che sono causa di contrazione dell’esercizio dell’azione sindacale da parte dei delegati delle associazioni sindacali militari (Al riguardo si vedano i precedenti contributi L\’insostenibile leggerezza dell\’essere – Diritti negati nell\’associazionismo sindacale e La legge è servita. Il Bengodi dei sindacati ).
In particolare, l’articolo 14, rubricato Tutela e diritti[1], prevede che i militari con cariche elettive non siano perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni.
La disposizione fa salvi, però, i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale
In sostanza la libera espressione di pensiero, presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’azione sindacale, è limitata dal possibile perseguimento disciplinare di comportamenti che possano ledere il prestigio dell\’istituzione di appartenenza.
Correttezza, contegno e senso di responsabilità dei militari
Per ben comprenderne la portata, occorre definire che la “correttezza” e il “contegno” non sono termini privi di significato, ma espliciti doveri giuridici disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM).
L’articolo 732 del TUOM, titolato “Contegno del militare” prevede che: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.”.
Il successivo articolo 733, titolato “Norme di tratto”, aggiunge che: “1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.”
Ancora, l’art. 717 – Senso di responsabilità – del TUOM, indica: 1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.
Locuzione, quest’ultima, ricompresa nel più ampio concetto di \”doveri attinenti al giuramento\” di cui all’art. 712 DPR 90/2010, la cui applicazione è più volte divenuta legittimazione di incertezza e sproporzione sanzionatoria[2].
E’ del tutto evidente la vaghezza delle disposizioni regolamentari, in cui la violazione del contegno, della correttezza formale o del senso di responsabilità, sia agevolmente contestabile da una autonoma decisione del superiore.
L’innesto di dette norme comportamentali, in un ambito del tutto discrezionale e aleatorio, sottopone il delegato dell’associazione sindacale al rischio di possibili sanzioni disciplinari, provvedimento che potrebbe essere dettato dall’opportunità di rimuovere un interlocutore sgradito, che potrebbe comportare inopportune limitazioni di eleggibilità (art. 8 del Disegno di Legge).
E’ chiaro che il delegato sindacale, non certo animato da intenzioni bellicose, potrebbe assumere comportamenti risoluti, indotti dalla materia del contendere, che potrebbero essere qualificati illeciti, per mera finalità ideologica, proprio in ragione dell’indeterminatezza semantica del precetto.
La Proposta di Legge Corda n. 875 per i sindacati militari
Orbene, tali limitazioni non erano previste nell’originaria Proposta di Legge Corda n. 875, presentata il 5 luglio 2018, che si limitava a contemplare l’esclusione dalla responsabilità sul piano disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio del mandato.
Ciò in ragione degli stessi presupposti dell’iniziativa parlamentare, che nelle more introduttive della proposta di legge, nel contemplare le possibili «restrizioni legittime» all’esercizio dei diritti previsti dalla Carta Costituzionale e dalla Cedu, presupponeva la condizione di non mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri e di non imporre restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione, in ciò richiamando l’articolo 14 della CEDU, il quale stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza alcuna discriminazione.
Le modifiche apportate all’iniziale Proposta di Legge non sono cosa di poco conto, costituendo evidente limite all’azione sindacale dei delegati che, in tal guisa potrebbero essere soggetti a facili ripercussioni in conseguenza del loro operato.
Modifiche apportate tramite l’approvazione dell’emendamento 15.2 Frailis (Partito Democratico) in assemblea in sede referente il 9 maggio 2019 (Allegato 5 Emendamenti approvati, pag. 33), tra l’altro identico all’emendamento 15.3 Ferrari (Lega), il che manifesta un evidente comunione di intenti.
Che il Disegno di Legge approvato, come asserito dai promotori dell’iniziativa legislativa, sia un compromesso e sia efficace pare una certezza.
Ma l’efficacia sembra che sia solo per gli Stati Maggiori.
Fabio Perrotta
(Segretario Provinciale Genova del Sindacato Autonomo dei Finanzieri)
[1] Art. 14. (Tutela e diritti )
- I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:
- a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
[2] Per approfondimento alla tematica si veda l’articolo “La violazione dei doveri attinenti al giuramento militare e le sue latitudini” di Cleto Iafrate.