LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA MODALITÀ ORDINARIA DEL LAVORO AGILE
In seguito alla conversione del Decreto Legge n. 18/ 2020, con Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Comando Generale, il 30 aprile 2020, ha pubblicato la relativa scheda contenente, tra le altre, le misure di interesse delle Amministrazioni militari e di polizia.
La scheda riporta testualmente: “a latere, si evidenzia come – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 – il “lavoro agile” costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le Pubbliche amministrazioni, sempreché la prestazione lavorativa non richieda la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza (articolo 87, commi 1 – 3)”.
A tal uopo, il Comando Generale ha già emanato, come noto, un’apposita direttiva
in tema di “lavoro a distanza” (circolare n. 76565 in data 13 marzo 2020 del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG.).
In un precedente contributo di questa Organizzazione Sindacale è stato già analizzato l’argomento, concorrendo a discernere le diverse implicazioni attinenti alle divergenze tra lavoro agile e lavoro a distanza.
Occorre ribadire che la circolare sopra richiamata ha istituito una nuova forma di
prestazione lavorativa denominata “lavoro a distanza” che, seppur similare, costituisce una deminutio capitis dei criteri normativi sottostanti alla sua attuazione.
I casi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, così come disciplinati dalla stessa circolare, sono avulsi dal disposto normativo dell’articolo 87 del D.L. n. 18/2020 che qualifica la prestazione del lavoro agile, ma ciò discende dalla derivazione delle direttive, che sono antecedenti all’emanazione del richiamato Decreto.
Purtuttavia, questa Organizzazione Sindacale continua a ricevere segnalazioni
riguardanti la mancata attuazione delle disposizioni de quibus: nella maggior parte dei reparti, sembrerebbe completamente disattesa la modalità ordinaria del lavoro agile, ove la forma proposta di lavoro a distanza sarebbe subordinata alla presentazione dell’istanza in cui sono dettate le condizioni e spesso apparrebbe neanche accolta dai Comandanti di Reparto.
A quanto sopra vi è da aggiungere, che sul territorio nazionale, le disposizioni della
stessa circolare risulterebbero attuate in modo disomogeneo, a guisa che, in taluni reparti del Corpo, conseguirebbe essere stata applicata, seppur solo parzialmente, la forma di lavoro a distanza e in altri inapplicata attraverso il persistente impiego di personale in attività non indifferibili.
Ciò posto, non può non porsi l’attenzione sull’aspetto principale: l’emergenza
epidemiologica non è affatto cessata!
Cogliamo, pertanto, l’occasione per ribadire la necessità di limitare la diffusione del
contagio e, nel contempo, di preservare la salute del personale e fronteggiare non
prevedibili carenze di organico nei Reparti, attraverso le misure urgenti rinvenibili nell’art. 87 della richiamata normativa, ovverossia di limitare la presenza del personale alle attività indifferibili e per cui sia necessaria la presenza.
La Segreteria Generale