Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli autoveicoli
Nel nostro Paese è in atto un’emergenza epidemiologica la cui evoluzione ha effetti sempre più drammatici, in cui sono necessarie sempre più stringenti misure per la prevenzione e la riduzione del rischio di trasmissione biologico – SARS Cov-2.
Ciò nonostante a questa Organizzazione Sindacale continuano a pervenire segnalazioni dei nostri associati riguardanti l’assenza di qualsiasi procedura di sanificazione degli ambienti lavorativi e degli automezzi del Corpo.
Il Comando Generale – Direzione di Sanità, con il foglio n. 96871/2020 del 08 aprile 2020, riguardante l’epidemia COV1D19, nel prendere atto della necessità di adozione di misure omogenee nei Reparti dipendenti, ha indicato: “L\’evoluzione dell\’epidemia da COVID-19, impone l\’esigenza di dettare disposizioni chiare e univoche volte a tutelare la salute dei militari che, nei diversi comparti, assicurano quotidianamente l\’espletamento dei compiti istituzionali, in modo da prevenire l\’adozione sul territorio di iniziative e misure di prevenzione non adeguate.
Le disposizioni, però, oltre a richiamare le già note precauzioni d’igiene, raccomandano di prevedere interventi di sanificazione delle caserme, degli automezzi dei natanti e degli aeromobili: (2) con cadenza periodica, tenendo conto dei fattori di rischio descritti nella tabella allegata alla presente, riservando particolare attenzione a quegli ambienti che per la loro funzione comportino condizioni di contemporanea permanenza di più persone (mense, sale convegno etc.) ovvero di frequente utilizzo (quali ad esempio gli ascensori).
In tale contesto la sanificazione periodica degli abitacoli degli autoveicoli, soprattutto di quelli utilizzati nel contesto operativo, così come di tutti gli ambienti lavorativi frequentati da personale in continuo contatto con il pubblico, appare la misura minima da adottare ai fini della prevenzione del contagio.
A tal riguardo occorre evidenziare che i servizi di pulizia dei locali non sono misura sufficiente ad arginare la diffusione degli agenti patogeni, stante la diversa funzione dell’igienizzazione da quella di sanificazione, per la quale sono necessari prodotti specifici, adeguati per la sterilizzazione per mezzo di apposite sostanze battericide[1].
Già il 25 febbraio 2020, il Ministro per la pubblica amministrazione aveva emanato la Direttiva n. 1, nella quale raccomandava un\’accurata pulizia e disinfezione[2] delle superfici ed ambienti, oltre a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l\’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso[3].
Ebbene, in diversi reparti, sembrerebbe non sia mai stata attuata alcuna procedura di sanificazione né degli ambienti di lavoro e né degli abitacoli delle autovetture e, sembrerebbe sussistere anche la mancanza dei prodotti minimi necessari per adempiere alle misure igieniche prescritte dall’autorità sanitaria nazionale, come compendiate nella decretazione d’urgenza del Governo e nelle indicazioni della Direzione Sanità.
Tale situazione risulterebbe maggiormente critica in numerosi reparti, principalmente, e paradossalmente, proprio nelle zone interessate da un’elevata trasmissione di SarsCoV2.
Occorre ricordare che la sanificazione degli ambienti di lavoro rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, in considerazione del rischio biologico derivante dalla conclamata pandemia dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’emergenza epidemiologica deliberata dall’Autorità Governativa.
Il lavoro che implica contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è plausibile la presenza di soggetti contagiosi in ragione dell’epidemia in atto, espone il lavoratore nell\’ambiente lavorativo ad un rischio biologico che attiene la posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e articoli 271 e 272 del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Nelle ipotesi sopra delineate, i Comandanti di Reparto, quali soggetti preposti a sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, devono necessariamente adempiere alle prescrizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Questo contributo ha l’esclusiva finalità di voler sensibilizzare i Comandanti preposti ad essere garanti degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Segreteria Generale del S.A.F.
[1] Ministero della Salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico etichettatura prodotti disinfettanti. L’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 definisce i biocidi come “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”.
[2] Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o disinfezione e/o disinfestazione. La disinfezione è la distruzione dei batteri patogeni e riduzione del numero degli altri microrganismi ai livelli di sicurezza igienica. (Riferimento UNI 10585: 1993).
[3] Misure riprese nei Decreti del presidente del consiglio dei ministri 1 e 8 marzo 2020: nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l\’igiene delle mani.