Ricorso collettivo GRATUITO
per la previdenza complementare e il risarcimento danno futuro
Il S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri, propone il RICORSO COLLETTIVO per il mancato avvio della PREVIDENZA COMPLEMENTARE per il comparto sicurezza difesa e richiesta di RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO per la mancata attuazione.
Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti al S.A.F. – Sindacato Autonomo dei Finanzieri (Salvo Contributo spese una tantum di € 10 da versare al legale incaricato per il giudizio di primo grado).
L\’adesione al ricorso è consentita a tutto il personale della Guardia di Finanza.
Il termine per l’invio della documentazione è il 10 settembre 2020.
PER ADERIRE: https://sindacatosaf.it/
Per iscriversi al SAF (quota associativa 10 €) tramite il link:
https://sindacatosaf.it/?page_id=205
SCARICA I FILE (brochure + FAQ + normativa + lettera adesione)
Presupposti giuridici del ricorso per la previdenza complementare.
1. La riforma previdenziale
La , recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha sancito un cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal periodo di calcolo retributivo a quello contributivo.
Il Personale delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco arruolato dal 1 gennaio 1996, nonché quello che alla data del 31 dicembre 1995 non poteva vantare un’anzianità retributiva pari o superiore a 18 anni, ha subito sensibili conseguenze previdenziali dalla suddetta riforma.
L’articolo 26 comma 20 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede, per il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze Armate – esclusi i dirigenti Civili e Militari, il Personale e gli ausiliari di leva – l’istituzione di forme pensionistiche complementari mediante le procedure di negoziazione e di concertazione previsti dal D.Lgs 12 maggio 1995 n. 195.
Tali procedure prevedevano una concertazione tra le Amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali (Forze di Polizia ordinamento civile) e le rappresentanze militari del COCER, mentre l’iniziativa del procedimento per la concertazione spettava al Ministero per la Pubblica Amministrazione, da concludersi con l’emanazione di appositi Decreti del Presidente della Repubblica.
In particolare, per il personale del pubblico impiego cosiddetto contrattualizzato, di cui all’articolo 3 comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 nel cui ambito rientrano anche il Personale militare e le Forze di Polizia di Stato, le forme pensionistiche complementari potevano/possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle loro associazioni.
Con gli interventi della Legge delega 243/2004 e del Decreto Lgs. 252/2005 di riordino del sistema di previdenza complementare, anche per il settore del pubblico impiego, stabilendo per i lavoratori dipendenti pubblici di continuare ad applicare la normativa prevista nel Decreto Lgs. 124/1993.
Il Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, ha previsto per il personale dipendente pubblico in regime di TFS (ma non per il comparto Sicurezza e Difesa) che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alte anzianità successive a questa data, la prestazione sia calcolata con il metodo di computo del TFR .
In sintesi per poter avviare la previdenza complementare per il comparto Sicurezza e Difesa negli anni a seguire il 1995 anno di ingresso della riforma Dini di cui alla Legge 335/95 sono stati avviati diversi tavoli di trattativa che non hanno prodotto risultati.
Attualmente il Personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate:
non può optare per la trasformazione del TFS in TFR all’atto dell’adesione ad una forma pensionistica complementare, perché questa facoltà non è stata introdotta dalle procedure concertative e negoziali di cui al D.Lgs n. 195 del 1995 ed alle quali la legge ha demandato il compito di istituire le forme pensionistiche complementari su base collettiva e di disciplinare l’estensione del TFR;
non può aderire ad una forma pensionistica complementare su base collettiva perché non è stata ancora istituita.
2. Il trattamento pensionistico non adeguato al tenore di vita
Con l\’entrata in vigore della Legge Dini – riguardante il nuovo sistema previdenziale – si sarebbe dovuto attuare per tutte le categorie dei lavoratori, compresi gli appartenenti alle forze armate, la previdenza complementare (cd. secondo pilastro), in modo da compensare il divario dell\’assegno di pensione tra quello su base retributiva e quello su base contributiva.
Tale compensazione si differenzia dal cd. terzo pilastro della previdenza integrativa privata (PIP) .
Mentre la parte contributiva derivata dai fondi PIP si basa sul contributo volontario con fondi privati, la previdenza complementare cd. secondo pilastro deriva dalla trattenuta obbligatoria a cura del datore di lavoro e, quindi, doveva essere istituita dallo \”Stato\” con versamenti previdenziali attraverso accantonamenti da trattare durante la concertazione per i rinnovi contrattuali.
Il secondo pilastro doveva generare un sistema di tutela del personale al fine di garantire nel tempo lo stesso tenore di vita anche nel trattamento di quiescenza.
Gli effetti della cd. legge \”Dini\” si riverberanno sul personale militare e di polizia che andrà in quiescenza con un trattamento pensionistico non adeguato, a differenza dal resto del pubblico impiego, che ha provveduto nei tempo ad istituire appositi fondi per compensare le perdite dovute al nuovo sistema contributivo.
3. Il risarcimento del danno futuro
La mancata attuazione della previdenza complementare ha comportato un danno economico intercorrente dal 01/01/1996 a quando sarà attuata la previdenza complementare, calcolato mediante il confronto tra il montante accumulato in regime di TFR con quello ipotetico in regime di TFS. Alcuni studi legali hanno ipotizzato un possibile risarcimento del danno fino a 10.000,00 euro (all\’aumentare degli anni contributivi).In ogni caso si parla di “danno futuro” poichè sarà conseguito all’atto del pensionamento.