TFS L’annuncio del Ministro della Pubblica Amministrazione
Il Ministro della P.a Dadone, con un Tweet del 28 agosto 2020 ha comunicato la prossima operatività dell\’anticipo del Tfs e del Tfr ai lavoratori pubblici, in seguito alla registrazione in Corte dei Conti della ratifica dell\’accordo quadro con l\’Abi del 7 agosto.
Come si vedrà di seguito l’annunciato anticipo del TFS non è altro che un prestito al dipendente pubblico, il quale è tenuto a corrispondere gli interessi sul capitale.
Il differimento del TFS – Trattamento di Fine Servizio
Il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è erogato secondo criteri e tempi definiti da disposizioni normative che differiscono il pagamento di molti mesi rispetto alla data di pensionamento o cessazione dal servizio.
Secondo il combinato disposto del decreto-legge n. 79/1997 art. 3 convertito nella legge 140/1997 come modificata dal decreto-legge 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, i tempi di liquidazione sono:
- Pensione di vecchiaia 9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
- Pensione di anzianità 27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)
- Pensione per limiti di età o servizio 9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
- Pensione per raggiungimento massima anzianità 9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
- Pensione di reversibilità e indiretta 27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)
Inoltre, per effetto dell’art. 12 d.l. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, a sua volta modificato dalla legge 147/2013, quando l’importo lordo sia superiore a 50.000 euro la somma viene ulteriormente rateizzata.
Le ragioni (DISCRIMINATIVE) del differimento del TFS
La motivazione da cui discende tale particolare normativa è da individuarsi nella necessità di contenimento della spesa pubblica, in quanto il TFS grava sulle Casse dello Stato a differenza del TFR dei lavoratori privati.
Appare evidente che tale differimento prefiguri una palese discriminazione tra lavoratori per l’ottenimento della c.d. buonuscita.
La soluzione dell’anticipo (PRESTITO) del TFS
Per consentire ai dipendenti pubblici di ottenere in tempi ragionevoli il TFS spettante, è stato previsto l’anticipo dei trattamenti di fine servizio tramite un prestito agevolato attraverso il sistema bancario o intermediari finanziari che hanno aderito all\’Accordo-quadro citato in premessa.
La disciplina è dettata dall’art. 23 del decreto legge n. 4/2019 come modificato dalla legge di conversione n. 26/2019. Con il DPCM n. 51 del 22 aprile 2020, entrato in vigore il 30 giugno, è stata data attuazione alla norma, che pare dovrebbe essere attiva a breve.
Come funziona il finanziamento del TFS
Ai fini del rimborso del finanziamento e degli interessi, l’ente che eroga l’indennità di fine servizio trattiene il relativo importo dal TFS.
L\’anticipo del TFS non ancora liquidato dall’ente erogatore, può essere richiesto, nel massimo di 45.000 euro, dai dipendenti pubblici di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001, tra cui sono ricomprese le Forze Armate e di Polizia a ordinamento civile e militare come la Guardia di Finanza.
Il differimento del TFS secondo la Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 159/2019 ha deciso che “non è irragionevole” differire e rateizzare i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici.
La Pronuncia si riferisce, però, a un caso in cui il ricorrente aveva avuto accesso alla pensione anticipata.
Pur ritenendo che la decisione adottata vada quanto meno stigmatizzata (nella prospettiva della Corte di considerare il trattamento di fine servizio una sorta di “regalia” e non, evidentemente, di denaro del dipendente pubblico) la Corte si è espressa con un diverso orientamento per quanto riguarda le altre ipotesi di collocamento in pensione.
La Corte nella sentenza ha, infatti, affermato che “Restano impregiudicate le questioni di legittimità costituzionale ……… nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.”
In sostanza, qualora il ricorrente fosse stato nella posizione di pensione di vecchiaia, la Corte avrebbe accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità delle norme che differiscono e rateizzano il trattamento di fine servizio.
A tal riguardo la Corte ha, anche, precisato:
Nonostante l’estraneità di questo tema rispetto all’odierno scrutinio, questa Corte non può esimersi dal segnalare al Parlamento l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare.
La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana. ”
Anticipo TFS: solo un prestito con interessi
Il TFS è un accantonamento per la costituzione del Trattamento di fine servizio, parte a carico del lavoratore e parte a carico del datore di lavoro, che avviene mediante una ritenuta applicata mensilmente dalla busta paga di ogni dipendente pubblico.
La soluzione legislativa adottata non appare conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale.
La disciplina normativa di un prestito (non un anticipo) del TFS, costituito mediante la trattenuta dal proprio stipendio, appare un palliativo che mortifica i dipendenti pubblici.
In tal modo, il dipendente è costretto ad accedere a un prestito con interessi per ottenere la propria retribuzione accantonata durante il percorso lavorativo.
Peraltro si prefigura un’evidente sperequazione con il settore privato, che si continua a giustificare con la specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Se come stabilito dalla Corte Costituzionale “l’ulteriore sacrificio imposto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni discende pur sempre da una cessazione anticipata dal servizio”, non appare, certamente, accettabile tale sacrifico per chi abbia raggiunto la pensione di vecchiaia.
Il proclamato anticipo del TFS non è altro che un prestito pagato dallo stesso dipendente pubblico attraverso la corresponsione degli interessi a carico dello stesso lavoratore.
Tra l\’altro un prestito proveniente da Banche foraggiate con i finanziamenti della BCE attraverso la politica monetaria del Quantitative easing e dei tassi di interesse negativi.
Ma questa è un’altra storia.
Fabio Perrotta