Il S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri ha interessato il Comando Generale a voler emanare le indicazioni circa le misure necessarie all’adozione, fino al 31 dicembre 2020, delle disposizioni e forme lavorative e di assenza previste dalla normativa vigente. L\’emergenza sanitaria richiede l\’immediata adozione delle misure di contenimento del Covid 19, attraverso la prioritaria forma di lavoro agile e delle altre assenze e turnazioni previste, per limitare la presenza del personale alle attività indifferibili e per cui sia necessaria la presenza. Di seguito la lettera.
Prot. 48/2020/SG Roma, 19 ottobre 2020
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma
Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19.
In relazione al crescente numero di contagi dell’ultimo periodo e all’aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria nazionale, questa Organizzazione Sindacale chiede siano impartite idonee indicazioni al personale, in considerazione delle ulteriori misure restrittive emanate dall’Autorità di Governo, in ultimo con i DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020.
In particolare, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre u.s. è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, fino al 31 gennaio 2021.
Contestualmente, con l\’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, è stato esteso, fino al 31 dicembre 2020, il potere di fissazione delle specifiche misure con il noto strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ciò premesso le disposizioni, che si intenderanno impartire dalle competenti articolazioni di Codesto Comando, rischiano di divenire tardive rispetto alla gravità del momento.
Cogliamo l’occasione per ribadire la necessità di adottare le opportune precauzioni per contenere la diffusione del contagio e, nel contempo, di preservare la salute del personale e fronteggiare non prevedibili carenze di organico nei Reparti, attraverso le misure urgenti rinvenibili nell’art. 87[1] del Decreto Legge n. 18/2020, ovverossia di limitare la presenza del personale alle attività indifferibili e per cui sia necessaria la presenza.
Alla luce di ciò, si chiede di voler emanare le indicazioni circa le misure necessarie all’adozione, fino al 31 dicembre 2020, delle disposizioni:
- previste all’art. 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all\’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- della modalità lavorativa in forma agile (o lavoro a distanza) per limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell\’emergenza, per come previsto dall’art. 87, comma 1 – lett. a);
- di cui all\’articolo 39 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede il diritto di accesso al lavoro agile in caso di disabilità grave, del lavoratore dipendente stesso o di persona appartenente al suo nucleo familiare;
- che prevedono il lavoro agile qualora il personale debba fronteggiare il collocamento in quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, che sia stato disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatti con casi positivi verificatisi in situazioni specificamente individuate. Si tratta dei casi in cui il contagio sia avvenuto \”all\’interno del plesso scolastico\” ovvero nell\’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, come previsto all’art. 21 bis del decreto-legge n. 104 del 2020.
- delle disposizioni che stabiliscono, per i dipendenti con disabilità grave e quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita svolgano \”di norma\” la prestazione lavorativa in modalità agile, in conformità all\’articolo 26, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020.
- delle disposizioni previste dall\’articolo 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di \”temporanea dispensa dalla presenza in servizio\” quale istituto di assenza legittima attribuibili al Personale. Al riguardo si richiamano le disposizioni emanate con il foglio n. 0084531/2020 del 24/03/2020.
- delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 87, con corrispondente inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo. Pertanto il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, qualora effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono escluse dal computo dei giorni previsti dall\’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 35 (licenza convalescenza).
In conclusione si ritiene debbano, urgentemente, essere disposti i seguenti provvedimenti:
- limitare la presenza del personale alle attività indifferibili e per cui sia necessaria la presenza mediante l’applicazione prioritaria del lavoro agile, ove possibile;
- qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, limitare la presenza attraverso gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
- esperite tali possibilità esentare il personale dal servizio, mediante la dispensa temporanea;
- l’immediata sospensione dell’attività didattica nei Reparti addestrativi del Corpo;
- l’effettuazione dei corsi di post formazione in modalità e-learning.
I provvedimenti di cui sopra sono necessari per consentire al personale di restare presso le proprie dimore per la salvaguardia del diritto fondamentale alla salute.
Confidiamo in una solerte decisione dell’Autorità di Vertice.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Pellegrino
[1] Gli interventi di cui al citato articolo 87 sono stati meramente confermati dall\’articolo 11-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante \”Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\’economia\”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre u.s.; per essi e per quelli di cui al successivo n. 3, a), del presente elenco, v. articolo 1, comma 3, lettere a) e b), n. 1), del citato decreto-legge n. 125 del 2020.