I diritti costituzionali negati nel 246° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza
Fabio Perrotta [*]
La nascita della Guardia di Finanza risale, ufficialmente, all\’ottobre 1774, quando fu costituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna, quale primo Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini.
A seguito dell’unificazione d’Italia, i Corpi di finanza dei precedenti Stati italiani si unirono nel “Corpo delle Guardie Doganali”, istituito nel 1862 per la vigilanza doganale.
Con la Legge 8 aprile 1881, n. 149, il Corpo assunse la denominazione di “Corpo della Regia Guardia di Finanza” con la funzione di «…impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi e ai regolamenti di finanza…», di tutelare gli interessi dell’Amministrazione finanziaria e concorrere alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La militarizzazione del Corpo, avvenne nel 1907 unicamente perché la Corte sabauda richiedeva un forte incremento del potenziale delle Forze armate in vista dell\’ormai prossima espansione coloniale – la bandiera di combattimento fu assegnata nel 1911, all\’inizio della campagna di Libia – e fu confermata e resa definitiva dal Regio Decreto 5 luglio 1934, n. 1187 e dalla Legge n. 189 del 1959.
La data del 21 giugno – scelta per celebrare la fondazione del Corpo – coincide con la ricorrenza della battaglia del solstizio che vide protagonisti i Finanzieri nel corso del primo conflitto mondiale.
L’aspetto simbolico di tale data è significativo dell’intento di accentuare uno status militare in realtà residuale.
Il Corpo della Guardia di Finanza, infatti, trae l’attuale natura e strutturazione dal d.lgs. n. 68/2001, quale forza di polizia a ordinamento militare – posta alle dipendenze del Ministro dell’Economia e delle Finanze – cui l’ordinamento demanda, in via principale, compiti di polizia economica finanziaria e, in via concorsuale, compiti di difesa e di polizia militare e di sicurezza, oltre alla partecipazione a compiti di protezione civile.
È evidente la contraddizione concernente l’appartenenza a una Forza armata che non dipende dal Ministero della Difesa, ma da quello dell\’economia e delle finanze: sotto il profilo costituzionale i compiti attributi al Corpo rientrano nelle competenze civili e in tal senso sono state proposte le riforme della Polizia di Stato, della polizia municipale e del Corpo della polizia penitenziaria.
Peraltro, tra tutte le Amministrazioni del comparto Sicurezza-Difesa, la Guardia di Finanza riveste profili di particolare specificità rispetto ad altri Corpi armati e di polizia europei, come confermato dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali, il quale ha nettamente censurato l\’Italia per quanto attiene ai diritti sindacali in attinenza al principio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui prevedeva che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», anziché stabilire che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».
La decisione della Corte Costituzionale, se da un lato ha finalmente rotto gli argini dell’immotivato disconoscimento della libertà sindacale in capo ai militari, dall’altro non ha ancora trovato attuazione in una definizione normativa, sebbene siano trascorsi, ormai, due anni dal loro riconoscimento.
Tra l’altro, l’articolato del testo di legge, così come definito a seguito dell\’esame in sede referente, è lungi da un vero processo di democratizzazione dell’ordinamento militare e non elide la disparità di trattamento dei militari rispetto agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.
Permane, infatti, quel fattore di “militarità”, intrinseco nella definizione addotta durante l’esame in Commissione Difesa in un’esegesi delle limitazioni previste per i militari, talmente restrittive da condurre a una vera e propria negazione dei diritti sindacali costituzionalmente riconosciuti.
Diritti che l’articolo 39 della Costituzione prevede ma, così come proposti nella Legge in esame, saranno negati e comunque lo sono tuttora.
In questi due anni, invero, nelle more dell’attesa dell’intervento legislativo, è stata disdegnata ogni forma di libero esercizio delle associazioni sindacali militari.
Nonostante la disciplina “transitoria” statuita dalla stessa Corte costituzionale, abbia indicato le modalità per colmare il vuoto normativo mediante l’adozione della disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare, nulla è stato fatto in tal senso.
La contingente regolamentazione, attuata mediante atti amministrativi emanati dal Ministero delle Finanze e dal Comando Generale, presenta fondati dubbi di costituzionalità, proprio in attinenza al principio della libertà di associazione sindacale di cui all’articolo 39, con il quale si riconoscono i diritti di organizzarsi autonomamente e di svolgere un’attività di tutela dei propri associati a livello territoriale.
In tal guisa è stata debilitata la portata della pronuncia della Corte costituzionale volta ad accreditare la confacente garanzia ai valori e agli interessi sindacali dei militari, i quali, prima di esser tali, sono cittadini.
Le determinazioni contenute nelle Circolari emanate dettano le norme attuative dell’esercizio delle organizzazioni sindacali militari, privandole delle condizioni indispensabili a operare nella fase transitoria, attraverso l’applicazione del Codice dell’Ordinamento Militare al pari degli Organi di rappresentanza.
Insomma si celebra l’anniversario della fondazione della Guardia di Finanza ma si dimenticano quei diritti riconosciuti nella più ampia libertà di associazione affermata nell’articolo 18 della Costituzione, oltre che nell’articolo 39, e che non può prescindere dal rispetto dei principi fondamentali di dignità sociale e di manifestazione di libero pensiero, previsti rispettivamente negli articoli 3 e 21 della stessa Carta Costituzionale.
[*] Segretario Provinciale Genova del Sindacato Autonomo dei Finanzieri