Nuove norme per il militare inquisito in un procedimento disciplinare di Stato.

ART.1370 N.3 BIS DEL CODICE ORDINAMENTO MILITARE.

INTRODUZIONE NUOVE NORME PER IL MILITARE INQUISITO IN UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO.

 

Il 20 febbraio 2020 è entrata in vigore una nuova norma, in forza della quale nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

Orbene, si tratta di un’innovazione importante, di ampio respiro e aderente al principio di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.

In precedenza, altresì, la difesa era prestata da un altro militare, con le limitazioni previste dalla norma di riferimento.

A valle di quanto sopra compendiato, il novellato art. 1370, comma 3 bis del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che ″nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può’ farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro″.

Dunque i militari possono scegliere di farsi assistere da un avvocato nei procedimenti disciplinari di stato, ove si valuta se infliggere (in estrema sintesi) le sanzioni della sospensione o della perdita del grado.

Caratterizzati dunque da un’alta posta in gioco, posto che, in essi, si decide il futuro lavorativo del dipendente delle Forze Armate.

Il provvedimento de quo è entrato in vigore il giorno 20 febbraio u.s. con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 (disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132).

Questa estensione di assistenza legale, rappresenta un significativo miglioramento della tutela del personale.

 

Alberto Rega

Vice Presidente Sindacato Autonomo dei Finanzieri

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