Il S.A.F. SINDACATO AUTONOMO DEI FINANZIERI ha deciso di promuovere un ricorso collettivo dinanzi al Tribunale Amministrativo competente , in relazione al mancato avvio della previdenza complementare per il comparto sicurezza difesa e la contemporanea richiesta di risarcimento del danno futuro per la mancata attuazione.
Potrà aderire al ricorso in epigrafe tutto il personale purché al 31/12/1995 non abbia maturato un\’anzianità contributiva superiore a 18 anni, compreso quello arruolato dopo il 31 dicembre 1995.
Per gli iscritti al S.A.F. il ricorso sarà a titolo gratuito poiché eseguito in convenzione con la stessa organizzazione sindacale che provvederà a liquidare l’onorario del legale.
Sarà chiesto esclusivamente un contributo spese generali una tantum di € 10 (dieci) per spese generali, da versare al legale incaricato per il giudizio di primo grado.
La presente iniziativa è valida solo per il giudizio di primo grado (non per una successiva eventuale impugnazione – secondo grado per la quale sarà necessario corrispondere il compenso stabilito dal legale in proporzione ai ricorrenti e previa accettazione).
Nessun patto di quota lite verrà sottoscritto con i legali incaricati, pertanto, eventuali somme riconosciute nel giudizio saranno corrisposte integralmente ai ricorrenti.
Come fare ricorso:
- Iscriviti al SAF (quota associativa 10 €) cliccando qui
- Compila la lettera di adesione e inviala, debitamente firmata, a: Avvocato Riccardo Arceri (riccardo.arceri@hotmail.it)
- Attendi la documentazione per completare la procedura di conferimento incarico e di proposizione del ricorso
- Per ulteriori informazioni: info@sindacatosaf.it
(Considerate le numerose richieste di adesione i termini per aderire sono attualmente ancora aperti)
SCARICA I FILE (brochure + FAQ + normativa + lettera adesione)
F.A.Q.
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- Cosa si propone con questo ricorso?
L’istituzione della previdenza complementare prevista dalla Legge n. 335/1995 c.d. Riforma Dini, con la contemporanea richiesta di condanna dell\’Amministrazione al risarcimento del danno per la mancata attuazione.
Non si chiede il diritto al trattamento pensionistico retributivo.
- Cosa si intende per danno della previdenza complementare?
Si intende il “danno futuro” le cui conseguenze si manifestano non nell’immediato, essendo i ricorrenti in servizio, bensì all’atto del pensionamento, in quanto il tempestivo avvio dei fondi pensione avrebbe generato un montante più elevato rispetto al mancato esercizio dell’opzione, oltre che consentire un risparmio in termini di tassazione IRPEF in virtù di un maggiore ammontare deducibile.
- Cosa si ottiene con questo ricorso?
L’attuazione della previdenza complementare consentirebbe di compensare il divario dell\’assegno della pensione tra quello su base retributiva e quello su base contributiva, in modo da garantire nel tempo lo stesso tenore di vita anche nel trattamento di quiescenza.
- A quanto ammonta il danno?
L’importo del risarcimento, qualora riconosciuto, potrà variare a seconda di diversi fattori tra cui il numero di anni decorrenti dal danno patito (non prima del 1996 per il personale in regime pensionistico misto/contribuitivo), il computo mediante il confronto tra il montante accumulato in regime di TFR con quello ipotetico in regime di TFS, e la decisione del T.A.R.. Alcuni studi legali hanno ipotizzato un possibile risarcimento del danno fino a 10.000,00 euro (all’aumentare degli anni contributivi).
- Chi può aderire al ricorso?
Tutto il personale che al 31/12/1995 non abbia maturato un\’anzianità contributiva superiore a 18 anni.
- Mi sono arruolato dopo il 31 dicembre 1995 posso aderire?
Si la mancata attuazione della previdenza complementare interessa anche il personale arruolato dopo tale data. La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia – con la sentenza n. 207/2020 ha riconosciuto il danno per la tutela dell’interesse legittimo all’attuazione della previdenza complementare da applicare a partire dal 01/01/1996.
- Costo del ricorso
Completamente gratuito per gli associati SAF i quali dovranno versare esclusivamente un contributo una tantum di 10 (dieci) euro per spese generali al legale incaricato per il giudizio di primo grado.
La presente iniziativa è valida solo per il giudizio di primo grado (non per una successiva eventuale impugnazione – secondo grado per la quale sarà necessario corrispondere il compenso stabilito dal legale in proporzione ai ricorrenti e previa accettazione).
Nessun patto di quota lite verrà sottoscritto con i legali incaricati, pertanto, eventuali somme riconosciute nel giudizio saranno corrisposte integralmente ai ricorrenti.
SCARICA I FILE (brochure + FAQ + normativa + lettera adesione)