Nr. 48/2020/SG di prot.
All’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
tramite pec
Oggetto: applicazione dei sei scatti stipendiali al personale collocato in pensione con i requisiti di anzianità.
Comunicazione ai sensi dell\’art.18 bis della Legge n. 241/1990.
Spett.le Istituto,
questa Organizzazione sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte del personale del Corpo della Guardia di Finanza, prossimo alla quiescenza, per quel che attiene al trattamento di fine servizio e al computo dei sei scatti stipendiali in sede di liquidazione della predetta indennità di buonuscita.
Codesto Ente Previdenziale, infatti, applica l’articolo 6 bis del Decreto Legge n. 387/1987, unicamente al personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
In estrema sintesi, non sarebbero inclusi i sei scatti stipendiali di cui al citato dispositivo normativo nel computo del “Trattamento di Fine Servizio” (d’ora in poi anche TFS) per chi accede alla pensione con i requisiti di anzianità.
Con il presente contributo, nel compendiare la norma attuabile e il parere del Consiglio di Stato sulla tematica de qua, si chiede a codesto Ente di adottare la procedura idonea alla liquidazione del TFS.
- La normativa applicabile
La materia in argomento è disciplinata dal combinato disposto dell\’articolo 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell\’art. 1911 del Codice dell\’Ordinamento Militare, che rimanda proprio alla precedente disposizione, ove sono applicabili i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile previsti e disciplinati, anche, dall\’art. 4 del D. Lgs n. 165/1997 e dall\’art. 1863 del Codice dell\’Ordinamento Militare.
L\’art. 6 bis del D. Lgs n. 387/1987, nella sua attuale formulazione[1], dispone:
- Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell\’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull\’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. all\’articolo 2. commi 5, 6 e 10 e all\’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell\’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.
L\’Art. 1911 del D. Lgs n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), invece, prevede:
- In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall\’articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l\’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
- Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d\’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di \”a disposizione\”.
- Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l\’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
La Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015) ha abrogato gli articoli 1076, 1077 e 1082 del Codice dell’Ordinamento Militare, ragion per cui, allo stato attuale, il riconoscimento dei sei scatti in sede di liquidazione dell\’indennità di buonuscita spetta agli ufficiali in servizio permanente, agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d\’armata e gradi equiparati, a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di \”a disposizione\” e, infine, al personale di cui all\’art. 6 bis D.L. n. 387/1987.
Orbene è quest\’ultima, dunque, la norma per cui l’indennità de qua spetta a tutto il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell\’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
I sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell\’indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene per il raggiungimento del limite di età, per la permanente inabilità al servizio, per decesso e, per quel di interesse, a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile.
Proprio in tale ultima condizione, codesto Istituto non applica i sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio.
2. L’intervento del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla materia, riformando pronunce di primo grado di diverso orientamento e statuendo il diritto al ricalcolo del TFS, ricomprendendo nel computo i sei scatti stipendiali contemplati dall\’art. 6 bis D.L.
- 387/1987, anche al personale che abbia cessato il servizio a domanda avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
A tal riguardo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1231 del 2019, ha sostenuto che laddove il personale sia stato collocato a riposo per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve evidenziarsi, in senso contrario, il fatto che detta situazione si addice perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale \”le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile\”.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, nei prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio debbono essere computati i sei scatti stipendiali, il cui importo varia in funzione dell’ultima retribuzione percepita.
Detta sentenza ha, inoltre, chiarito che tale indennità debba applicarsi anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell\’anno in cui sono maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio dirimendo, in tal guisa, un ulteriore aspetto lacunoso della norma stessa atteso che ha esplicitato che il rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha alcuna conseguenza decadenziale, stante la perspicuità dei pertinenti presupposti determinanti.
- Conclusioni
Tali aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, previsti in base all’art. 4 del D.Lgs n. 165/1997, incidono in maniera differente nell’ammontare del trattamento di quiescenza e del corrispondente contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
In sintesi, per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione.
L’imponibile per tale maggiorazione corrisponde allo stipendio parametrato e a tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.
Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto ex articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973.
Tale termine quinquennale, salvo interruzioni, decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come precisato dal Consiglio di Stato – Sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 4899.
Il mancato computo nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, nel prospetto di liquidazione del TFS, ne comporta la frequente impugnazione, da parte del personale interessato, dapprima tramite diffida all\’INPS e poi, all\’esito del diniego di codesta amministrazione, il proponimento del ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
In tal guisa, si propongono inutili, prolungati e dispendiosi ricorsi amministrativi in cui appare pacifica la soccombenza delle amministrazioni, proprio in considerazione dell’evidenza normativa e del parere del Consiglio di Stato.
Per tutto quanto sopra, si richiede a codesto Istituto di voler emanare le opportune e adeguate direttive affinché le singole sedi territoriali e il Centro di Responsabilità addetto alla liquidazione delle pensioni, adottino le procedure emendate alla determinazione del Trattamento di Fine Servizio.
Roma, 15 giugno 2020
Il Segretario Provinciale Genova Il Segretario Generale
f.to Fabio Perrotta f.to Vincenzo Pellegrino
[1] In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 232/1990, art. 21 comma 1.