Disegno di Legge Corda – Art. 8 Cariche elettive nei Sindacati Militari
Le norme approvate alla Camera riguardanti l’esercizio della libertà sindacale militare, limitano l’azione dei delegati come garantita dall\’articolo 39 della Costituzione .
In due precedenti contributi “Correttezza, contegno e senso di responsabilità”e “Trasferimenti dei delegati” , erano già stati evidenziati i limiti del testo, in ragione della semantica adoperata dall’articolo 14 del DDL, con espresso richiamo al Testo Unico dell’Ordinamento militare.
I limiti alle cariche elettive nei sindacati militari
L’articolo 8 del DDL, prevede, limiti all’eleggibilità alle cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
In particolare si prevede che dette cariche non possano essere ricoperte da militari che non abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o che siano frequentatori o allievi delle scuole o delle accademie militari.
E\’ ben evidente che, in tal guisa, il delegato sindacale debba scegliere se voglia frequentare una scuola di formazione al fine della progressione di carriera o esercitare l\’attività sindacale.
Tali previsioni appaiono prive di fondamento giuridico e precludono, immotivatamente, l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini militari, comprimendo il diritto a partecipare alle aspirazioni sindacali di ciascun associato.
Ancor più greve è la contrazione dell’eleggibilità in caso di sospensione dall’impiego, condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, o addirittura la sola imputazione per delitti non colposi.
Se comprensibile il divieto nelle condizioni di una condanna penale, non lo è certo l’imputazione e né tanto meno la sanzione disciplinari di stato o la sospensione dall’impiego.
La sospensione precauzionale
Il codice dell’ordinamento militare – D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – prevede, oltre alla “sospensione a seguito di condanna penale” (art. 914) e alla “sospensione precauzionale obbligatoria” (art. 915) , la “sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale” (art. 916) e la “sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare” (art. 917).
In pratica la “condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’art. 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale” è causa della sospensione prevista dall’art. 914.
L’articolo 29 del codice penale , prevede che l’interdizione temporanea dai pubblici uffici consegua ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
L’applicazione della sospensione precauzionale facoltativa può aversi affinché il militare sia imputato per un reato per il quale l’eventuale futura condanna possa comportare l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, e cioè per un delitto la cui pena edittale massima sia pari o superiore a tre anni.
Stante la natura facoltativa della misura cautelare, compete all’amministrazione militare vagliare, in esercizio della propria potestà discrezionale, l’opportunità dell’applicazione della misura, per il tramite di un giudizio congruamente motivato. Analoga facoltà è prevista con la sospensione precauzionale connessa a procedimento disciplinare.
Le modifiche alla proposta di Legge Corda dei sindacati militari
L’originaria Proposta di Legge Corda n. 875 , non prevedeva tali restrizioni nell’eleggibilità.
Ciò in ragione degli stessi presupposti dell’iniziativa parlamentare, che presupponeva di non mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri e di non imporre loro restrizioni.
La disposizione normativa così come formulata è la conseguenza dell’approvazione dell’emendamento 8.3. Aresta (Mov. 5 stelle).
Le modifiche apportate all’iniziale Proposta di Legge non sono cosa di poco conto, costituendo evidente limite all’eleggibilità dei delegati.
Conclusioni
In sostanza, pur in assenza di condanna e con mero riferimento alla pena editale massima e non già a quella irrogata in concreto, e durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato, può essere applicata la sospensione precauzionale.
Tali condizioni potrebbero indurre l’amministrazione ad adottare misure che trascendano l’adeguato giudizio in correlazione allo sgradito ruolo svolto dal delegato sindacale, sulla base di un provvedimento di misura cautelare pur non avente natura sanzionatoria.
Oltre a ciò è necessario considerare la mancanza di un’adeguata tutela giurisdizionale attraverso il giudice del lavoro.
In fin dei conti, nel richiamare le asserzioni dei propositori dell’iniziativa legislativa, ancora una volta l’efficacia, è a favore degli Stati maggiori e non dei SINDACATI MILITARI.
Fabio Perrotta