I limiti alle cariche elettive nei sindacati militari
L’articolo 8 del DDL, prevede, limiti all’eleggibilità alle cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
In particolare si prevede che dette cariche non possano essere ricoperte da militari che non abbiano compiuto almeno cinque annidi servizio o che siano frequentatori o allievi delle scuole o delle accademie militari.
E’ ben evidente che, in tal guisa, il delegato sindacale debba scegliere se voglia frequentare una scuola di formazione al fine della progressione di carriera o esercitare l’attività sindacale.
Tali previsioni appaiono prive di fondamento giuridico e precludono, immotivatamente, l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini militari, comprimendo il diritto a partecipare alle aspirazioni sindacali di ciascun associato.
Ancor più greve è la contrazione dell’eleggibilità in caso di sospensione dall’impiego, condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, o addirittura la sola imputazione per delitti non colposi.
Se comprensibile il divieto nelle condizioni di una condanna penale, non lo è certo l’imputazione e né tanto meno la sanzione disciplinari di stato o la sospensione dall’impiego.
L’articolo 29 del codice penale , prevede che l’interdizione temporanea dai pubblici uffici consegua ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
L’applicazione della sospensione precauzionale facoltativa può aversi affinché il militare sia imputato per un reato per il quale l’eventuale futura condanna possa comportare l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, e cioè per un delitto la cui pena edittale massima sia pari o superiore a tre anni.
Stante la natura facoltativa della misura cautelare, compete all’amministrazione militare vagliare, in esercizio della propria potestà discrezionale, l’opportunità dell’applicazione della misura, per il tramite di un giudizio congruamente motivato. Analoga facoltà è prevista con la sospensione precauzionale connessa a procedimento disciplinare.
Le modifiche alla proposta di Legge Corda dei sindacati militari
Ciò in ragione degli stessi presupposti dell’iniziativa parlamentare, che presupponeva di non mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri e di non imporre loro restrizioni.
La disposizione normativa così come formulata è la conseguenza dell’approvazione dell’emendamento 8.3. Aresta (Mov. 5 stelle).
Le modifiche apportate all’iniziale Proposta di Legge non sono cosa di poco conto, costituendo evidente limite all’eleggibilità dei delegati.
Conclusioni
In sostanza, pur in assenza di condanna e con mero riferimento alla pena editale massima e non già a quella irrogata in concreto, e durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato, può essere applicata la sospensione precauzionale.
Tali condizioni potrebbero indurre l’amministrazione ad adottare misure che trascendano l’adeguato giudizio in correlazione allo sgradito ruolo svolto dal delegato sindacale, sulla base di un provvedimento di misura cautelare pur non avente natura sanzionatoria.
Oltre a ciò è necessario considerare la mancanza di un’adeguata tutela giurisdizionale attraverso il giudice del lavoro.
In fin dei conti, nel richiamare le asserzioni dei propositori dell’iniziativa legislativa, ancora una volta l’efficacia, è a favore degli Stati maggiori e non dei SINDACATI MILITARI.
Fabio Perrotta
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