Disegno di Legge Corda – Art. 3 Costituzione dei Sindacati Militari
Le norme approvate alla Camera riguardanti l’esercizio della libertà sindacale militare, subordinano la costituzione dei sindacati all’assenso del Ministero della difesa ovvero del Ministero dell’economia e delle finanze per le associazioni tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza.
L\’articolo 3 del DDL definisce il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
Al riguardo viene stabilito il principio generale in forza del quale le associazioni devono depositare, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, lo statuto presso il Dicastero di competenza, il quale ha sessanta giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti e per la trascrizione nell’albo di cui all’articolo 7 del Disegno di Legge.
La cancellazione dall’albo dei sindacati militari
Il comma 4 dello stesso articolo 3 , prevede la cancellazione dall’albo in caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti – previsti dall’articolo 2 – o di violazione delle prescrizioni di legge.
I requisiti del citato articolo 2 sono riferiti al rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione, di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Tra gli altri, il precetto normativo prevede che gli statuti siano improntati ai principi di democraticità ed elettività delle cariche e alla neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici.
Così come devono essere improntati all’assenza di scopo di lucro, al rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal disegno di legge e, per finire, all’assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
Principio, quest\’ultimo, contenuto nell’art. 712 DPR 90/2010 , la cui applicazione è più volte divenuta legittimazione di incertezza e sproporzione sanzionatoria.
Ma il comma 4 dell’articolo 3 , oltre ai requisiti di cui all’articolo 2, ricomprende tra le cause che possano determinare la cancellazione dell’associazione sindacale dall’albo, anche qualunque violazione delle prescrizioni di Legge.
La violazione delle prescrizioni di Legge
Per ben comprendere quali siano le prescrizioni del Disegno di Legge occorre, innanzitutto, riferirsi all’articolo 4, il quale definisce le attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni sindacali.
Nello specifico la richiamata disposizione stabilisce il divieto di sciopero e altre limitazioni riguardanti manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio, o iniziative politiche a supporto di campagne elettorali.
Se appare plausibile che la cancellazione sia conseguente all’accertamento della perdita dei requisiti di cui all’articolo 2 o alla violazione delle limitazioni di cui all’articolo 4, non sembra confacente al dettato Costituzionale tale atto coercitivo nel caso di violazione di altre prescrizioni contenute nella legge.
La genericità della locuzione lascia talmente adito a discrezione da assentire la più ampia interpretazione di natura soggettiva all\’individuazione delle violazioni.
Tali potrebbero essere, a titolo esemplificativo, l’azione sindacale che interessa materie escluse dalla competenza, la mancata pubblicazione del bilancio o lo svolgimento dell’attività sindacale fuori dall’orario del servizio.
Proprio riguardo a tali ultime esemplificazioni è da chiedersi se basti anche che uno solo dei delegati dell’organizzazione sindacale svolga detta attività in orario di servizio per l\’individuazione della condotta trasgressiva e conseguente determina di cancellazione.
Limiti dell’azione dei sindacati militari
I limiti dell\’azione sindacale in relazione al testo del Disegno di Legge, erano già stati evidenziati nei precedenti contributi “Correttezza, contegno e senso di responsabilità” e “Trasferimenti dei delegati” (in ragione della semantica adoperata all’articolo 14 del DDL) e \”Limiti alle cariche elettive nei sindacati militari\” (circa le irrazionali limitazioi all’eleggibilità dei delegati sindacali previste nell’articolo 8 del DDL), .
Ora è da rilevarsi come, addirittura, l’associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione decada dalle prerogative sindacali e non possa esercitare alcuna delle attività previste.
E\’ ben chiaro che, un\’interpretazione restrittiva della norma, potrebbe dar luogo a provvedimenti di cancellazione discrezionali nei confronti dei sindacati militari maggiormente ostili o che non dovessero mostrarsi abbastanza compiacenti.
Conclusioni
A destare le prime perplessità è, di per sé, la necessità dell’autorizzazione ministeriale alla costituzione dei sindacati militari.
E’ pur vero che il principio è contenuto nella sentenza n. 120/2018 (paragrafo 16), che richiama l’articolo 1475, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare , ma se l’intenzione era di dare maggiore rappresentatività e tutela dei militari – rispetto al sistema incentrato sugli organi di rappresentanza – non pare sia prospettata la proclamata libertà di organizzazione sindacale sancita dall’articolo 39 della Costituzione.
Prevedere, poi, che l’accertamento e l’eventuale provvedimento di cancellazione spettino al Ministero competente – ovverosia alla controparte datoriale – costituisce un\’eccezione unica nell’ambito ordinamentale.
E’ indubbio che, in tal modo, si prefigurano rischi reali di contrapposizioni con lo stesso diritto di libertà sindacale sancito dalla Costituzione, che si pretenderebbe di disciplinare.
E che dire, infine, degli stessi militari associati al Sindacato che si troverebbero, improvvisamente, privi delle tutele necessarie fino alla fine dell’anno in seguito all’adozione del provvedimento di cancellazione?
Gli strumenti di difesa per le associazioni sindacali appaiono inefficaci.
Innanzitutto il datore di lavoro potrà – senza alcun limite temporale – accertare una violazione delle prescrizioni di legge. Il sindacato militare, invece, avrà appena dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, contro i trenta giorni a disposizione del Ministero competente per adottare il provvedimento finale.
Nel caso sia adottato il provvedimento di cancellazione, l’associazione – che nel frattempo decadrà dalle prerogative sindacali e non potrà esercitare alcuna delle attività previste – avrà quale unico strumento di difesa il ricorso al giudice amministrativo, salvo un difficile tentativo di conciliazione, così come prevista dall’articolo 18 del DDL.
Senza contare che non è possibile prefigurare quali saranno i tempi di tale procedura di conciliazione, mentre sono ben noti i tempi di definizione di un ricorso presso il giudice amministrativo, non certo caratterizzati da quella che si può definire celerità.
Non rimane che prendere atto, ancora una volta, di come il Disegno di Legge sia a favore degli Stati maggiori e non certo dei SINDACATI MILITARI.
Fabio Perrotta