Premessa
L’indennità di confine è riconosciuta ai dipendenti dell\’Agenzia delle Dogane che svolgono la propria attività in alcune sedi doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata, da ultimo aggiornate con Decreto ministeriale dell’Economia e delle Finanze.
La presente analisi prova a fornire uno spunto sulla possibilità di estensione del riconoscimento del beneficio economico in oggetto, anche nei confronti dei militari del Corpo impiegati nei servizi d’istituto svolti in ambito doganale, presso le suddette aree analogamente ai dipendenti dell’Agenzia delle Dogane per effetto dell’articolo 6 della Legge n. 852/78 in esame.
Quadro normativo
La norma de qua involge le previsioni nei confronti dei dipendenti dell\’Agenzia delle Dogane atteso che è rubricata “Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall\’amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell\’interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti”.
In dettaglio, l’art. 6 della Legge n. 852/1978 sancisce che “Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata compete una indennità di confine di L. 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennità sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative”.
Successivamente, l’art. 2 della Legge 13 luglio 1984, n. 302, recante: “Disposizioni per il potenziamento dell\’Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell\’Amministrazione sanitaria” ha sancito che “Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennità di cui all\’art. 6 della Legge 21 dicembre 1978, n. 852, è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l\’aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l\’aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione”.
Da ultimo, l’art. 35 del D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105 rubricato “Organizzazione centrale e periferica dell\’amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n.349” ha sancito che “E\’ istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati: indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte)”.
In estrema sintesi, a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiate è riconosciuta una speciale indennità giornaliera di confine (articolo 6 della Legge n. 852 del 1978) ed il beneficio relativo al computo degli anni di servizio ai fini del trattamento di quiescenza (articolo 2 della Legge n. 302 del 1984).
Disciplina delle indennità nel Corpo
Sull’argomento, si rileva che nei confronti dei militari della Guardia di Finanza, sono applicabili:
- l’21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (GU Serie Generale n.120 del 09-05-1974 – Suppl. Ordinario).
“““““omissis”””””
Art. 21. – “Servizio di confine”Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della Guardia di Finanza è computato con l\’aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l\’aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.
“““““omissis”””””
- dell\’16 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Copertura per le spese derivanti dall\’applicazione dell\’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (GU Serie Generale n.187 del 11-08-1990 – Suppl. Ordinario n. 55).
“““““omissis”””””
Art. 16. – Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre.
1. Al personale della Polizia di Stato, dell\’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e agli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza in possesso delle qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell\’articolo 21 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, 1092.
“““““omissis”””””
Ai militari della Guardia di Finanza è riconosciuto, pertanto, il beneficio relativo al computo degli anni di servizio ai fini del trattamento di quiescenza (articolo 21 del D.P.R. n. 1092 del 1973) successivamente esteso anche ad altre forze di polizia ed agli ufficiali del Corpo (articolo 16 della Legge n. 232 del 1990), mentre non è concesso alcun beneficio derivante dalla c.d. “indennità di confine” in esame (cfr. “Tabelle di indennità di impiego operativo” di cui alla legge n. 78/1983).
I servizi d’istituto svolti in ambito doganale dal Corpo
Al Corpo, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, come previste dal D.Lgs. n. 68/2001, sono demandati i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni, tra l’altro, in materia di diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell\’Unione europea.
Tali compiti sono espletati nell’ambito dei servizi d’istituto di vigilanza doganale negli spazi come definiti dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Lo stesso Decreto disciplina i rapporti di dipendenza dei militari del Corpo che presidiano gli spazi doganali o svolgono all’interno degli stessi attività ispettive finalizzate alla tutela dei diritti di confine e all’applicazione delle relative norme, funzionali all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’art. 19 rubricato “Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone” prevede che “I funzionari doganali, per assicurare l\’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.”
I poteri di vigilanza negli spazi doganali sono esplicitamente attribuiti ai funzionari doganali dagli articoli 19 e 20 del citato D.P.R., diversamente dalle visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali, che in base al successivo art. 20-bis derogano la competenza dei funzionari doganali attribuendola agli organi della Guardia di Finanza.
A quanto sopra, vi è da aggiungere che il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze” all’art. 103 rubricato “Controlli e Ispezione” sancisce che “Al fine di assicurare l\’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all\’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349”.
Come evincibile, pertanto, i servizi d’istituto espletati dal Corpo negli spazi doganali sono prioritariamente funzionali al rapporto di dipendenza dall’Agenzia delle Dogane, cui è attribuita la competenza ad assicurare l\’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata a detta Agenzia.
Tale rapporto pone i militari che svolgono tale attività di vigilanza all’assimilazione delle funzioni svolte dal personale doganale in tali ambiti, in un rapporto di accessorietà ai compiti e alle qualifiche di polizia giudiziaria e tributaria attribuite in via generale e permanente, nonché con proiezione agli aspetti penali connesse a dette qualifiche.
Conclusioni
Le indennità derivanti dall’impiego operativo sono organicamente disciplinate dalla Legge n. 78/1983 rubricata “Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare” con la previsione di un’indennità di base (art. 2) e di altri emolumenti (artt. da 3 a 16) che, correlati ai diversi tipi di impiego “operativo”, sono determinati in misura percentuale rispetto alla prima.
Tale provvedimento legislativo, innovando il previgente disposto normativo, ha previsto che l\’indennità operativa, genericamente intesa, sia correlata alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del militare il quale, esercitando le sue funzioni in un reparto “operativo” e in possesso di determinati requisiti, è da ritenersi soggetto, potenzialmente, a svolgere compiti di maggior aggravio rispetto al pari grado non impegnato operativamente.
Ciò posto, è opportuno evidenziare che la normativa in rassegna ha previsto uno specifico trattamento economico che, più favorevole rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici, tiene conto del rischio, dei disagi e delle responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio operativo assoggettabile alle specifiche e qualificate competenze militari (come ad esempio l’Indennità di Rischio, le Indennità di fuori sede, l’Indennità di Ordine Pubblico, etc.).
Inoltre, occorre rilevare che le indennità operative sono soggette a un rigoroso regime in materia di cumulabilità e, in linea di principio, le indennità fondamentali non sono tra loro cumulabili, a differenza di quelle supplementari che, altresì, possono essere conglobate tra loro.
Proprio in tale ambito si ritiene che, le funzioni svolte dai militari impiegati in attività di vigilanza alle dipendenze funzionali dell’Agenzia delle Dogane e, quindi, in uno stato di equiparazione al personale dell’amministrazione doganale, assumano natura sussidiaria ai generali compiti demandatigli.
Le ragioni sopra proposte tendono al riconoscimento, anche ai militari del Corpo impiegati in tali attività, dell’indennità di confine prevista dall’articolo 6 della Legge n. 852/1978, stante l’indole supplementare della stessa indennità.
Per quanto precede, si ritiene che, nel caso di specie, sia possibile concertare con il Dicastero dell’Economia l’inserimento anche per il personale del Corpo impiegato nello specifico settore, il riconoscimento di un beneficio economico (indennità di confine) previsto e spettante al personale civile di un Ente Pubblico Economico (Agenzia del Demanio).
In conclusione, si propone di intraprendere le opportune iniziative di confronto istituzionale con il citato Ministero, al fine di convenire ad uno studio di fattibilità.
Questo contributo ha l’esclusiva finalità di fornire uno spunto di valutazione per l’Autorità di Vertice.
La Segreteria Generale