Disegno di Legge Corda – Art. 14, comma 1, lettera b) – Sindacati Militari
Il Disegno di Legge, attinente all’esercizio della libertà sindacale militare, approvato dalla Camera dei deputati, enuncia nell’articolo 14 le tutele e i diritti per i rappresentanti dei sindacati militari.
Disposizione normativa che, così come formulata, contiene elementi di diritto, che sono causa di contrazione dell’esercizio dell’azione sindacale da parte dei delegati che la stessa norma dovrebbe tutelare.
In un precedente contributo “Correttezza, contegno e senso di responsabilità” , erano già stati evidenziati i limiti del testo, in ragione della semantica adoperata con espresso richiamo al Testo Unico dell’Ordinamento militare.
Trasferimenti dei rappresentanti dei sindacati militari
L’articolo 14 in questione, rubricato Tutela e diritti , prevede, in riferimento ai militari che ricoprono cariche elettive, che:
non possono essere trasferiti a un’altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, d’imbarco necessari per l’avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza.
Rispetto al testo della Proposta di Legge sono stati introdotti, con evidente mutamento peggiorativo, i concetti di incompatibilità ambientale e di attribuzioni specifiche di servizio.
Da tali presupposti aleatori uniti a quello indeterminato di emergenza, potrebbero conseguire procedimenti discrezionali da parte dell’amministrazione militare.
Le modifiche alla proposta di Legge Corda
L’originaria Proposta di Legge Corda n. 875 , si limitava a contemplare che i delegati dei sindacati militari non potevano essere trasferiti a un’altra sede o reparto.
Ciò in ragione degli stessi presupposti dell’iniziativa parlamentare di non mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri e di non imporre loro restrizioni.
Le modifiche apportate all’iniziale Proposta di Legge non sono cosa di poco conto, costituendo evidente limite all’azione sindacale dei delegati che, in tal guisa potrebbero essere trasferiti in ragione di non chiare incompatibilità o attribuzioni e, ancor più indeterminate situazioni di necessità e urgenza.
Tutto ciò senza un’adeguata tutela giurisdizionale attraverso il giudice del lavoro, nonostante lo stesso sia recentemente intervenuto a favore di un carabiniere trasferito per la sua attività sindacale.
Insomma tale condizione è evidenza dell’efficacia del Disegno di Legge propagandata dai propositori dell’iniziativa legislativa: efficacia che occorre ribadire a favore degli Stati >Maggiori e non certo dei sindacati militari.