Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma
Al Comando Operativo Aeronavale
Guardia di Finanza – Pratica di Mare
Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM)
Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19. Mancata concessione della licenza ordinaria.
Come noto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’11 marzo u.s., ha dichiarato la pandemia da COVID-19 a seguito dell’incremento esponenziale dei casi di contagio in tutto il mondo.
Nel nostro Paese è in atto un’emergenza epidemiologica la cui evoluzione ha avuto nel corso dei mesi una progressione drammatica.
Questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto segnalazioni dai propri associati concernenti la mancata concessione della licenza ordinaria, nonostante il contesto emergenziale sanitario in atto.
In particolare, detta concessione è limitata alle sole istanze aventi destinazione in località situate all’interno della Regione di servizio.
In tal guisa, sembrerebbero disattese sia le norme regolatrici dell’istituto della licenza ordinaria che le disposizioni governative emanate a seguito all’emergenza epidemiologica in atto nella misura in cui consentono lo spostamento delle persone fisiche.
Il quadro normativo di riferimento è lapalissiano:
l’articolo 36, comma 3, della Costituzione sancisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”;
l’articolo 47, ai commi 1 e 7, del richiamato D.P.R. n. 395/1995 statuisce il diritto alla fruizione della licenza ordinaria, che non può essere limitato da disposizioni derogatorie al fondamento dell’assenza de qua;
la circolare n. 120000/105 datata 14 aprile 2014 del Comando Generale – I Reparto in materia di assenze indica espressamente che “relativamente a detto istituto si ritiene opportuno precisare che tale diritto è irrinunciabile, assolvendo alla funzione di garantire il recupero psico-fisico del lavoratore”.
A quanto sopra, vi è da aggiungere che la richiamata circolare, altresì, esplicita che “L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo o la concessione parziale di un beneficio devono essere motivati sulla base di esigenze di servizio ovvero di ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare dipendente”.
Ciò posto, è incontrovertibile che le disposizioni che disciplinano la licenza ordinaria prevedono il diniego all’istanza solamente in presenza di cause ostative correlate a esigenze di servizio di natura individuale.
Appare evidente che, una disposizione non meglio precisata che preveda il divieto generalizzato a presentare l’istanza per destinazioni fuori dalla Regione del Reparto di appartenenza, non trova alcun fondamento normativo.
Gli eventuali limiti potrebbero essere dettati dalle disposizioni governative adottate nel contesto dell’attuale periodo di emergenza sanitaria, la cui valutazione è individuale.
Orbene, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 26 aprile 2020 è espressamente previsto che “è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Alla lettera hh) della stessa disposizione normativa è indicato che “si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente (lavoro agile) e dall\’art. 2, comma 2”.
Il combinato disposto delle due singole disposizioni consente al personale di recarsi presso il proprio domicilio, abitazione o residenza in altre Regioni, e, al contempo, di rientrare al proprio Reparto in quanto lo spostamento consentito per comprovate esigenze di lavoro.
Tale assunto è confermato nelle FAQ dell’Autorità Governativa, ove è indicato che ”il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. e una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati (comprovate esigenze lavorative)”.
In conclusione, si ritiene che non possa essere negato aprioristicamente il diritto alla licenza ordinaria, avente destinazione fuori Regione del Reparto di appartenenza, salvo i limiti normativi tratti dalle disposizioni governative.
In considerazione di quanto rappresentato, si auspica in un immediato intervento anche del Comando Operativo Aeronavale affinché siano sensibilizzati i Comandi dipendenti all’osservanza delle disposizioni qui richiamate.
Roma, 13 maggio 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Vincenzo Pellegrino