Roma, 11 maggio 2020
Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma
Al Nucleo Polizia Economico-Finanziaria
Guardia di Finanza
Via dell’Olmata, 45
00184 Roma
Oggetto: mancata attuazione della modalità del lavoro agile.
In seguito alla conversione del Decreto Legge n. 18/ 2020, con Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Comando Generale, il 30 aprile 2020, ha pubblicato la relativa scheda contenente, tra le altre, le misure di interesse delle Amministrazioni militari e di polizia.
La scheda riporta testualmente: “a latere, si evidenzia come – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 – il “lavoro agile” costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le Pubbliche amministrazioni, sempreché la prestazione lavorativa non richieda la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza (articolo 87, commi 1 – 3)”.
A tal uopo, il Comando Generale ha già emanato, come noto, un’apposita direttiva in tema di “lavoro a distanza” (circolare n. 76565 in data 13 marzo 2020 del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG.).
In un precedente contributo di questa Organizzazione Sindacale è stato già analizzato l’argomento, concorrendo a discernere le diverse implicazioni attinenti alle divergenze tra lavoro agile e lavoro a distanza.
Occorre ribadire che la circolare sopra richiamata ha istituito una nuova forma di prestazione lavorativa denominata “lavoro a distanza” che, seppur similare, costituisce una deminutio capitis dei criteri normativi sottostanti alla sua attuazione.
I casi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, così come disciplinati dalla stessa circolare, sono avulsi dal disposto normativo dell’articolo 87 del D.L. n. 18/2020 che qualifica la prestazione del lavoro agile, ma ciò discende dalla derivazione delle direttive, che sono antecedenti all’emanazione del richiamato Decreto.
Purtuttavia, questa Organizzazione Sindacale continua a ricevere segnalazioni riguardanti la mancata attuazione delle disposizioni de quibus: in particolare, sembrerebbe che all’interno dello stesso Reparto, i singoli Gruppi attuino in maniera diversa la concessione ed in taluni casi sembrerebbe completamente disattesa la modalità ordinaria del lavoro agile.
Ciò posto, non può non porsi l’attenzione sull’aspetto principale: l’emergenza epidemiologica non è affatto cessata e fino al 31 luglio 2020, salvo indicazioni diverse, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione!
Cogliamo, pertanto, l’occasione per ribadire la necessità di limitare la diffusione del contagio e, nel contempo, di preservare la salute del personale e fronteggiare non prevedibili carenze di organico nei Reparti, attraverso le misure urgenti rinvenibili nell’art. 87 della richiamata normativa, ovverossia di limitare la presenza del personale alle attività indifferibili e per cui sia necessaria la presenza.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Vincenzo Pellegrino