ART.1370 N.3 BIS DEL CODICE ORDINAMENTO MILITARE.
INTRODUZIONE NUOVE NORME PER IL MILITARE INQUISITO IN UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO.
Il 20 febbraio 2020 è entrata in vigore una nuova norma, in forza della quale nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.
Orbene, si tratta di un’innovazione importante, di ampio respiro e aderente al principio di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
In precedenza, altresì, la difesa era prestata da un altro militare, con le limitazioni previste dalla norma di riferimento.
A valle di quanto sopra compendiato, il novellato art. 1370, comma 3 bis del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che ″nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può’ farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro″.
Dunque i militari possono scegliere di farsi assistere da un avvocato nei procedimenti disciplinari di stato, ove si valuta se infliggere (in estrema sintesi) le sanzioni della sospensione o della perdita del grado.
Caratterizzati dunque da un’alta posta in gioco, posto che, in essi, si decide il futuro lavorativo del dipendente delle Forze Armate.
Il provvedimento de quo è entrato in vigore il giorno 20 febbraio u.s. con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 (disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132).
Questa estensione di assistenza legale, rappresenta un significativo miglioramento della tutela del personale.
Alberto Rega
Vice Presidente Sindacato Autonomo dei Finanzieri